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AGEVOLAZIONI FISCALI PER ACQUISTO "PRIMA CASA"

2025-04-09 12:05

AVG

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AGEVOLAZIONI FISCALI PER ACQUISTO "PRIMA CASA"

AGEVOLAZIONI FISCALI

AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” NEGLI ACQUISTI IMMOBILIARI ALL'ASTA: REGOLE E VANTAGGI

 

L’acquisto di un immobile all’asta giudiziaria non esclude la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali “prima casa”, previste dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro).

Si tratta di un vantaggio economico rilevante che consente di ridurre in modo significativo l’imposta dovuta al momento del trasferimento.

Quali sono le agevolazioni

Chi acquista un’abitazione all’asta e possiede i requisiti “prima casa” può usufruire delle stesse imposte agevolate previste per gli acquisti tradizionali:

- Imposta di registro ridotta al 2% (invece del 9%) se la vendita è soggetta a imposta di registro;

- IVA al 4% (invece del 10%) se la vendita è soggetta a IVA;

Imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro ciascuna.

I requisiti per ottenere il beneficio

Per accedere all’agevolazione “prima casa” l’acquirente deve rispettare le seguenti condizioni:

- Ubicazione – L’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha o intende stabilire la propria residenza entro 18 mesi dal trasferimento, oppure dove svolge la propria attività principale.

- Tipologia dell’immobile – L’immobile non deve appartenere alle categorie catastali di lusso (A/1, A/8, A/9).

- Assenza di altre proprietà – L’acquirente non deve essere titolare, neppure in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra casa nel medesimo Comune.

- Non aver già usufruito dell’agevolazione – L’acquirente non deve aver già beneficiato della “prima casa” su altro immobile, salvo venderlo entro un anno dal nuovo acquisto.

Quando e come dichiarare la richiesta di agevolazione

Negli acquisti all’asta non esiste un atto notarile di compravendita: il trasferimento avviene tramite decreto del giudice.
Per questo, la volontà di usufruire dell’agevolazione deve essere espressamente dichiarata nella domanda di partecipazione all’asta, oppure successivamente, prima della registrazione del decreto di trasferimento.

L’assenza di tale dichiarazione comporta la perdita definitiva del diritto al beneficio, poiché non è ammesso richiederlo in un secondo momento.

Cosa succede se si perdono i requisiti

Se, dopo l’acquisto, l’acquirente non trasferisce la residenza entro 18 mesi, o vende l’immobile entro cinque anni senza riacquistarne un altro con le stesse agevolazioni, decade dal beneficio.
In tal caso dovrà versare la differenza d’imposta, una sanzione del 30% e gli interessi di mora.

Conclusione

Le agevolazioni “prima casa” rappresentano un importante strumento di risparmio anche per chi acquista immobili all’asta.

Tuttavia, è essenziale rispettare con precisione requisiti, tempi e modalità di dichiarazione, poiché eventuali omissioni o ritardi comportano la perdita definitiva del beneficio.
Per evitare errori, è sempre consigliabile affidarsi a un esperto in aste immobiliari.